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SR2 2025 63

Strafprozessordnung

Graubünden · 2026-02-10 · Italiano GR
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Sachverhalt

8 / 12 (DTF 143 IV 357 consid. 1.2.3, 135 I 257 consid. 1.5; sentenze del Tribunale federale 7B_191/2023 del 14 marzo 2024 consid. 2.3.2; 6B_738/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 2.2, 1B_459/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 2). Qualora venga promossa un’azione civile e questa abbia esito favorevole, gli oggetti o i valori patrimoniali devono essere consegnati alla parte attrice una volta passata in giudicato la decisione. Se l’azione è respinta o il termine decorre inutilizzato, essi vengono invece consegnati alla parte convenuta, rispettivamente alla persona alla quale erano stati attribuiti in via provvisoria (Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1150; sentenza del Tribunale federale 6B_738/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 2.2; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 n. 20). 3.2.1. Nel caso in esame, dagli atti emerge che il sequestro degli orologi è stato disposto nel contesto di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base dell’art. 263 cpv. 1 CPP. Tale misura è stata motivata dal fatto che gli oggetti sarebbero presumibilmente potuti servire quali mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP), quale garanzia delle spese procedurali, delle pene pecuniarie, delle multe e delle indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP) e/o essere restituiti ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c CPP; act. B.1 pag. 2; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.01). 3.2.2. Nel corso dell’istruttoria sembra tuttavia essere emerso non sussistere alcuna correlazione tra gli orologi n. 8 e 12, verosimilmente di proprietà della B._____ (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.3.01, 6.3.1.3, 6.3.3.1, 6.3.14 e 6.3.29), e gli orologi oggetto dei contratti di compravendita sottoscritti da H._____ e G._____, che avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.3.1.3, 6.3.3.1). Appare che gli stessi siano stati sequestrati per errore, come confermato – per quanto riguarda in particolare l’orologio n. 12 – anche dal perito, J._____, incaricato da H._____ di effettuare un’ispezione degli orologi al fine di attestarne l’autenticità e la corrispondenza con quelli elencati nella lista degli oggetti sequestrati (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.05, 3.2.10, 3.2.4.17, 3.3.10; Ordner 3, Dossier 6, 6.01, 6.14, 6.29). Ne consegue che, venendo meno le condizioni del sequestro, non potendo essere dimostrato il nesso tra tali oggetti e i reati ascritti all’imputato, gli orologi in questione devono essere dissequestrati e consegnati, senza ulteriori condizioni, a A._____, come richiesto dalla B._____ (act. A.1), in applicazione dell’art. 267 cpv. 1 CPP. Tale conclusione si impone anche alla luce del fatto che la situazione giuridica appare pacifica dal punto di vista della Procura pubblica (act. B.1 pag. 3; A.2 ad 2) e che

9 / 12 non risultano motivate contestazioni da parte delle altre parti in causa (act. A.2 ad 2; A.3 e A.4, ad II.1; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.12; Ordner 3, Dossier 6, 6.14). 3.2.3. Diversamente, per quanto concerne gli orologi n. 1-7 e 9-11, permangono dubbi sull’identità dell’effettivo avente diritto e la situazione giuridica non risulta chiara. Tali orologi sono rivendicati, da un lato, da B._____, C._____ e E._____ e, dall’altro, da H._____ (act. PP Ordner 1, Dossier 1, 1.10; Dossier 3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.12, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.13, 6.27, 8.5, 8.21, 8.22). Sebbene dagli atti emerga che B._____, C._____ e E._____ abbiano reso verosimile la propria titolarità sugli orologi, appare pendente dinanzi al Tribunale regionale Maloja una procedura di exequatur della decisione resa dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King’s Bench Division Commercial Court (Claim no. K._____), con la quale H._____ avrebbe acquisito la proprietà di non meglio precisati orologi nei confronti di G._____ (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Sulla base di tale circostanza, la Procura pubblica ha disposto il dissequestro degli orologi, subordinandone l’attribuzione a un’eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja da far valere entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro (act. B.1 pag. 4). Tale modalità di procedere, sebbene pragmatica, non trova tuttavia fondamento né nel CPP né nella giurisprudenza applicabile e viola l’art. 267 cpv. 5 CPP. Essa non risulta giustificata neppure alla luce della LDIP. Giusta l’art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni estere in Svizzera sono disciplinati dalla LDIP, riservati i casi in cui risulta applicabile un trattato internazionale. Siccome il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea dal 31 gennaio 2020 (“Brexit”), la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) non è più applicabile al riconoscimento e all’esecuzione in Svizzera di decisioni rese in tale Paese, sicché trova applicazione la LDIP (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_916/2020 del 1° dicembre 2023 consid. 6.1.1). Ai sensi dell’art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera, segnatamente, se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP. In particolare, la sentenza deve essere compatibile con l’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), le parti devono essere state citate regolarmente (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), deve essere stato rispettato il diritto di essere sentito delle parti (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP) e non dev’essere già stata introdotta in Svizzera una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Al contrario, per impedire che in caso di riconoscimento di una sentenza estera si possa impedire l’introduzione di una nuova causa in Svizzera,

10 / 12 essa deve riguardare le stesse parti e lo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP e contrario; DÄPPEN/MABILLARD, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Internationales Privatrecht [IPRG] – Basler Kommentar, 4a ed. 2021, art. 27 n. 68; BUCHER, in: Bucher/Guillaume [edit.], Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2a ed. 2024, art. 27 n. 62). Ciò posto, non è possibile accertare se gli orologi oggetto della decisione inglese coincidano con quelli sequestrati, giacché la decisione non è stata prodotta integralmente, onere che incombeva ad H._____ quale parte che se ne prevale (cfr. LEMBO/NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 13b). Inoltre, dagli atti risulta che B._____, C._____ e E._____ – oltre a non essere state informate della procedura inglese (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.27; A.1 ad 9) – non ne erano parti (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Ne consegue che, anche qualora la decisione estera riguardasse i medesimi orologi e fosse riconosciuta in Svizzera, essa non andrebbe considerata come inconciliabile con un’azione successivamente promossa in Svizzera. Per i motivi esposti, la Procura pubblica era tenuta a procedere conformemente all’art. 267 cpv. 5 CPP, ovvero: in primo luogo, disporre il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11; in secondo luogo, attribuirli (provvisoriamente) a A._____, come espressamente richiesto da B._____, C._____ e E._____ (act. A.1), poiché apparivano maggiormente legittimate in assenza di elementi chiari sul contenuto della decisione inglese (cfr. act. B.1, pag. 3); in terzo luogo, fissare contestualmente alle altre parti un termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro, per promuovere un’eventuale azione civile dinnanzi al giudice competente; in quarto luogo, subordinare la restituzione definitiva alla scadenza infruttuosa di tale termine. In tal modo sarebbero stati adeguatamente tutelati i rischi di attribuzione a un soggetto non legittimato. Questa soluzione non si configura, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.4, pag. 5), nella misura in cui tale principio fosse effettivamente applicabile anche al diritto formale, quale reformatio in pejus, poiché essa comporta un’attribuzione provvisoria degli orologi e non subordina la restituzione dei beni ad una condizione come invece previsto dal decreto di dissequestro impugnato. 3.3. Le censure sollevate da B._____, C._____ e E._____ si rivelano fondate. 4. Il reclamo dev’essere pertanto accolto. Di conseguenza, il decreto della Procura pubblica del 29 agosto 2025 dev’essere annullato e riformato nel senso dei considerandi. 5.1. Giusta l’art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di reclamo nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, la Procura pubblica è integralmente soccombente. La tassa di

11 / 12 giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]), è quindi posta integralmente a carico del Cantone dei Grigioni. Essa verrà addebitata alla Cassa del Tribunale d’appello (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni SK2 22 20 del 7 ottobre 2022 consid. 7.1). 5.2. Per quanto concerne la richiesta di ripetibili presentata dai reclamanti, essa va ritenuta inammissibile, in quanto la pretesa non è stata quantificata e comprovata mediante una nota di onorario. In questo senso, il reclamo è inammissibile (art. 434 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 433 cpv. 2 CPP).

12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo di A._____ è inammissibile. 2. Il reclamo di B._____, C._____ e E._____, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, il decreto di dissequestro del 29 agosto 2025 è riformato come segue: 2.1. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 8 e 12 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro restituzione a A._____. 2.2. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro attribuzione a A._____, riservate le cifre 2.3 e 2.4. 2.3. A G._____ e H._____ è impartito un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente ordinanza, per rivendicare dinnanzi al giudice civile competente gli orologi n. 1- 7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025. 2.4. La restituzione degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 interviene alla scadenza del termine di cui alla cifra 2.3 e a condizione che non sia stata promossa alcuna azione civile. 2.5. Le spese restano alla procedura. 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Non si assegnano indennità per la procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]

Erwägungen (8 Absätze)

E. 5 / 12 economico, come nel caso di un conto bancario di una società, non conferisce un interesse giuridicamente protetto, essendo il legame meramente indiretto (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.1, 6B_924/2020 dell’1° ottobre 2020 consid. 1.3.2, 1B_319/2017 del 26 luglio 2017 consid. 5, 1B_305/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 2.1). Il reclamo di una parte che non risulti direttamente lesa dalla decisione dev’essere dichiarato inammissibile (sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.2, 1B_72/2014 del 15 aprile 2014 consid. 2.1, 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 382 n. 4). 1.2.2. A._____, quale persona fisica e mero avente diritto economico delle società B._____, C._____ e E._____, non sembra rientrare personalmente nella cerchia dei possibili aventi diritto degli orologi sequestrati (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27; Ordner 5, Dossier 11, 11.01). Ne consegue che egli è toccato solo indirettamente dal decreto di dissequestro condizionato e non dispone, dunque, di un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello stesso. Il suo reclamo dev’essere pertanto dichiarato inammissibile. B._____, C._____ e E._____ rientrano invece verosimilmente tra gli aventi diritto degli orologi sottoposti a sequestro (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27). In quanto terzi lesi da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPP, esse risultano pertanto legittimate a contestare il decreto di dissequestro, disponendo a priori di un interesse giuridicamente protetto alla restituzione non condizionata degli orologi. Si entra quindi nel merito del loro reclamo. 2. La Procura pubblica ha motivato il dissequestro ai sensi dell’art. 267 cpv. 1 CPP, ritenendo che l’imputato non avesse reso verosimile di essere l’avente diritto degli orologi e che la titolarità di tali oggetti fosse invece stata resa verosimile da terzi, per cui il mantenimento del sequestro non appariva più giustificato (act. B.1 pag. 3). Con particolare riferimento agli orologi n. 8 e 12, essa ha ammesso che gli stessi non fossero connessi con il procedimento penale, in quanto erroneamente sequestrati dalle autorità italiane (act. B.1 pag. 3). La restituzione degli oggetti è stata tuttavia condizionata ad un’eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja entro un termine di trenta giorni a partire dal passaggio in giudicato della decisione di dissequestro, in ragione della pendenza della procedura di exequatur promossa da H._____ e concernente una decisione della High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King’s Bench Division Commercial Court, con la quale sarebbe stata

E. 5.1 Giusta l’art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di reclamo nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, la Procura pubblica è integralmente soccombente. La tassa di

E. 5.2 Per quanto concerne la richiesta di ripetibili presentata dai reclamanti, essa va ritenuta inammissibile, in quanto la pretesa non è stata quantificata e comprovata mediante una nota di onorario. In questo senso, il reclamo è inammissibile (art. 434 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 433 cpv. 2 CPP).

E. 6 / 12 riconosciuta l’acquisizione della proprietà degli orologi oggetto della lista allegata ai contratti di compravendita sottoscritti con l’imputato (act. B.1 pag. 4). 3.1. Con reclamo del 10 settembre 2025, B._____, C._____ e E._____ sostengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto disporre il dissequestro incondizionato degli orologi n. 8 e 12, in applicazione dell’art. 267 cpv. 1 CPP, essendo provato che tali oggetti sono stati sequestrati per errore (act. A.1 pag. 3 e 4). Per quanto concerne invece gli orologi n. 1-7 e 9-11, esse ritengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto attribuire loro detti oggetti, in quanto maggiormente legittimati, senza sottoporre la consegna ad alcuna condizione e impartendo contestualmente alle altre parti che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile, ai sensi dell’art. 267 cpv. 5 CPP. Ciò a prescindere dalla pendenza di una procedura di exequatur dinnanzi al Tribunale regionale Maloja (act. A.1, pag. 4). 3.1.1. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), confiscati (lett. d) oppure utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l’art. 71 CP (lett. e). La decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP. 3.1.2. Secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. L’autorità penale ha pertanto l’obbligo di verificare d’ufficio e con regolarità, con il progredire della procedura, se le condizioni per il mantenimento del sequestro siano ancora date e, se del caso, di procedere con un dissequestro totale o parziale. Ciò deve avvenire, in particolare, quando lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più giustificato, quando il nesso tra l’oggetto sequestrato e il reato non può essere dimostrato, quando le responsabilità penali ipotizzate si rivelano infondate, quando gli oggetti o i valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca o quando è possibile adottare una misura meno incisiva, rispettivamente quando la durata del sequestro diventa sproporzionata (DTF 132 I 229 consid. 11.6; sentenze del Tribunale federale 1B_667/2021 del 19 aprile 2022 consid. 2.1, 6B_815/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 10.1, 1B_204/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 2.2, 1B_459/2016 del

E. 9 / 12 non risultano motivate contestazioni da parte delle altre parti in causa (act. A.2 ad 2; A.3 e A.4, ad II.1; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.12; Ordner 3, Dossier 6, 6.14). 3.2.3. Diversamente, per quanto concerne gli orologi n. 1-7 e 9-11, permangono dubbi sull’identità dell’effettivo avente diritto e la situazione giuridica non risulta chiara. Tali orologi sono rivendicati, da un lato, da B._____, C._____ e E._____ e, dall’altro, da H._____ (act. PP Ordner 1, Dossier 1, 1.10; Dossier 3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.12, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.13, 6.27, 8.5, 8.21, 8.22). Sebbene dagli atti emerga che B._____, C._____ e E._____ abbiano reso verosimile la propria titolarità sugli orologi, appare pendente dinanzi al Tribunale regionale Maloja una procedura di exequatur della decisione resa dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King’s Bench Division Commercial Court (Claim no. K._____), con la quale H._____ avrebbe acquisito la proprietà di non meglio precisati orologi nei confronti di G._____ (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Sulla base di tale circostanza, la Procura pubblica ha disposto il dissequestro degli orologi, subordinandone l’attribuzione a un’eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja da far valere entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro (act. B.1 pag. 4). Tale modalità di procedere, sebbene pragmatica, non trova tuttavia fondamento né nel CPP né nella giurisprudenza applicabile e viola l’art. 267 cpv. 5 CPP. Essa non risulta giustificata neppure alla luce della LDIP. Giusta l’art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni estere in Svizzera sono disciplinati dalla LDIP, riservati i casi in cui risulta applicabile un trattato internazionale. Siccome il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea dal 31 gennaio 2020 (“Brexit”), la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) non è più applicabile al riconoscimento e all’esecuzione in Svizzera di decisioni rese in tale Paese, sicché trova applicazione la LDIP (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_916/2020 del 1° dicembre 2023 consid. 6.1.1). Ai sensi dell’art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera, segnatamente, se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP. In particolare, la sentenza deve essere compatibile con l’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), le parti devono essere state citate regolarmente (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), deve essere stato rispettato il diritto di essere sentito delle parti (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP) e non dev’essere già stata introdotta in Svizzera una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Al contrario, per impedire che in caso di riconoscimento di una sentenza estera si possa impedire l’introduzione di una nuova causa in Svizzera,

E. 10 / 12 essa deve riguardare le stesse parti e lo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP e contrario; DÄPPEN/MABILLARD, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Internationales Privatrecht [IPRG] – Basler Kommentar, 4a ed. 2021, art. 27 n. 68; BUCHER, in: Bucher/Guillaume [edit.], Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2a ed. 2024, art. 27 n. 62). Ciò posto, non è possibile accertare se gli orologi oggetto della decisione inglese coincidano con quelli sequestrati, giacché la decisione non è stata prodotta integralmente, onere che incombeva ad H._____ quale parte che se ne prevale (cfr. LEMBO/NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 13b). Inoltre, dagli atti risulta che B._____, C._____ e E._____ – oltre a non essere state informate della procedura inglese (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.27; A.1 ad 9) – non ne erano parti (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Ne consegue che, anche qualora la decisione estera riguardasse i medesimi orologi e fosse riconosciuta in Svizzera, essa non andrebbe considerata come inconciliabile con un’azione successivamente promossa in Svizzera. Per i motivi esposti, la Procura pubblica era tenuta a procedere conformemente all’art. 267 cpv. 5 CPP, ovvero: in primo luogo, disporre il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11; in secondo luogo, attribuirli (provvisoriamente) a A._____, come espressamente richiesto da B._____, C._____ e E._____ (act. A.1), poiché apparivano maggiormente legittimate in assenza di elementi chiari sul contenuto della decisione inglese (cfr. act. B.1, pag. 3); in terzo luogo, fissare contestualmente alle altre parti un termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro, per promuovere un’eventuale azione civile dinnanzi al giudice competente; in quarto luogo, subordinare la restituzione definitiva alla scadenza infruttuosa di tale termine. In tal modo sarebbero stati adeguatamente tutelati i rischi di attribuzione a un soggetto non legittimato. Questa soluzione non si configura, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.4, pag. 5), nella misura in cui tale principio fosse effettivamente applicabile anche al diritto formale, quale reformatio in pejus, poiché essa comporta un’attribuzione provvisoria degli orologi e non subordina la restituzione dei beni ad una condizione come invece previsto dal decreto di dissequestro impugnato. 3.3. Le censure sollevate da B._____, C._____ e E._____ si rivelano fondate. 4. Il reclamo dev’essere pertanto accolto. Di conseguenza, il decreto della Procura pubblica del 29 agosto 2025 dev’essere annullato e riformato nel senso dei considerandi.

E. 11 / 12 giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]), è quindi posta integralmente a carico del Cantone dei Grigioni. Essa verrà addebitata alla Cassa del Tribunale d’appello (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni SK2 22 20 del 7 ottobre 2022 consid. 7.1).

E. 12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo di A._____ è inammissibile. 2. Il reclamo di B._____, C._____ e E._____, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, il decreto di dissequestro del 29 agosto 2025 è riformato come segue: 2.1. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 8 e 12 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro restituzione a A._____. 2.2. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro attribuzione a A._____, riservate le cifre 2.3 e 2.4. 2.3. A G._____ e H._____ è impartito un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente ordinanza, per rivendicare dinnanzi al giudice civile competente gli orologi n. 1- 7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025. 2.4. La restituzione degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 interviene alla scadenza del termine di cui alla cifra 2.3 e a condizione che non sia stata promossa alcuna azione civile. 2.5. Le spese restano alla procedura. 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Non si assegnano indennità per la procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Ordinanza del 10 febbraio 2026 comunicata il 11 febbraio 2026 [Contro questa decisione è stato interposto ricorso. La causa è pendente dinanzi al Tribunale federale (7B_341/2026).] N. d’incarto SR2 25 63 Istanza Seconda Camera penale Composizione Righetti, presidente Bergamin e Audétat Togni, attuario Parti A._____ reclamante B._____ reclamante rappresentata da A._____ C._____ reclamante rappresentata da D._____ E._____ reclamante rappresentata da F._____ tutti patrocinati dall’avv. Flavio Amadò contro G._____ resistente patrocinato dall’avv. Franco Faoro

2 / 12 H._____ resistente patrocinato dall’avv. Simon Vorburger Oggetto truffa, falsità in documenti (dissequestro) Atto impugnato decisione concernente il dissequestro della Procura pubblica dei Grigioni del 29 agosto 2025, comunicata il medesimo giorno (n. d’incarto VV.2024.4061)

3 / 12 Ritenuto in fatto: A. Nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di G._____ a seguito della denuncia penale sporta da H._____ per titolo di truffa e falsità in documenti, con domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 4 gennaio 2025, la Procura pubblica dei Grigioni ha disposto il sequestro, effettuato l’8 gennaio 2025, di dodici orologi rinvenuti nelle cassette di sicurezza n. Z.1._____ e Z.2._____ intestate alla B._____ presso la banca I._____ succursale di O.1._____. Gli oggetti sequestrati, indicati nella lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025, sono descritti come segue:

1. Patek Philippe 1518 J (epoca: “Geneve, 1949”);

2. Patek Philippe 1463 J “tasti tondi Breguet”;

3. Patek Philippe 1518 J (epoca: “Geneve, 1945”);

4. Patek Philippe 1436 J “Chronographe Rattrappante”;

5. Patek Philippe 1415 R “World Time”;

6. Rolex 6241 J “Cosmograph Daytona”;

7. Rolex 4767 J “Jean Claude Killy”;

8. Patek Philippe 130 J “Cartier”;

9. Rolex 8171 R “Padellone Perpetual”; 10.Patek Philippe 1506 R “Oversized faceded [recte: faceted] lugs”; 11.Patek Philippe 88 J “Eight days”; 12.Rolex Daytona 6241. B. Con decreto del 29 agosto 2025, la Procura pubblica, su istanza del 2 maggio 2025 e successivi complementi del 3 giugno, 21 e 31 luglio 2025 di A._____, B._____, C._____ e E._____ – presunti aventi diritto degli oggetti – ha disposto il dissequestro dei dodici orologi e la loro consegna a A._____ (cifra 1 del dispositivo), subordinando la loro restituzione alla condizione che il Tribunale regionale Maloja non richiedesse la consegna dei medesimi nell’ambito di una procedura di exequatur pendente dinnanzi ad esso (n. d’incarto 135-2025-92) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del decreto di dissequestro (cifra 2 del dispositivo). C. Con reclamo del 10 settembre 2025, A._____, B._____, C._____ e E._____ (in seguito: reclamanti) hanno impugnato il decreto di dissequestro, chiedendo, in via principale, che lo stesso sia riformato, nel senso che venga disposto il dissequestro e la consegna incondizionata a A._____ degli orologi n. 1 – 12 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e, in via subordinata, che esso venga

4 / 12 annullato con conseguente rinvio degli atti alla Procura pubblica per una nuova decisione. D. Con osservazioni del 3 ottobre 2025, la Procura pubblica ha precisato che, per quanto concerne gli orologi n. 1-7 e 9-11, essendo stata presentata, sebbene all’estero, un’azione civile riguardo la proprietà degli stessi, a suo avviso, non sarebbe stato più necessario impartire un termine ai sensi dell’art. 267 cpv. 5 CPP, spettando invece al Tribunale regionale Maloja statuire sul riconoscimento di tale decisione. E. Ne è seguito uno scambio di scritti, con osservazioni del 6, 16 e 20 ottobre 2025. Considerando in diritto: 1.1.1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, può essere interposto reclamo contro le decisioni del pubblico ministero, quali i decreti di sequestro e di dissequestro (BOMMER/GOLDSCHMID, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar Strafprozessordnung [StPO], 3a ed. 2023, art. 263 n. 68). Con il reclamo, possono essere censurati la violazione del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Il reclamo contro una decisione comunicata per scritto dev’essere presentato e motivato per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). 1.1.2. Il reclamo, depositato il 10 settembre 2025 presso l’ufficio postale (cfr. tracciamento dell’invio; act. A.1) contro il decreto di dissequestro del 29 agosto 2025, notificato il 1° settembre 2025 (act. B.1), è proponibile e tempestivo. 1.2.1. Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, sono legittimate a presentare reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della stessa. Tale interesse presuppone che il reclamante sia personalmente, direttamente e attualmente leso dalla decisione (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1, 142 IV 82 consid. 2.3.2, 140 IV 155 consid. 3.2). Gli stessi requisiti si applicano anche ai terzi aggravati da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lett. f e 2 CPP; sentenze del Tribunale federale 1B_242/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 4.3.1, 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016 consid. 3.5). Il sequestro può infatti ledere anche persone estranee al procedimento penale, in particolare i titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato sugli oggetti sequestrati (sentenza del Tribunale federale 6B_1088/2017 del 4 aprile 2018 consid. 2; LEMBO/NERUSHAY, in: Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [edit.], Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, art. 267 n. 5). Al contrario, la qualità di avente diritto

5 / 12 economico, come nel caso di un conto bancario di una società, non conferisce un interesse giuridicamente protetto, essendo il legame meramente indiretto (sentenze del Tribunale federale 1B_354/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.1, 6B_924/2020 dell’1° ottobre 2020 consid. 1.3.2, 1B_319/2017 del 26 luglio 2017 consid. 5, 1B_305/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 2.1). Il reclamo di una parte che non risulti direttamente lesa dalla decisione dev’essere dichiarato inammissibile (sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.2, 1B_72/2014 del 15 aprile 2014 consid. 2.1, 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 382 n. 4). 1.2.2. A._____, quale persona fisica e mero avente diritto economico delle società B._____, C._____ e E._____, non sembra rientrare personalmente nella cerchia dei possibili aventi diritto degli orologi sequestrati (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27; Ordner 5, Dossier 11, 11.01). Ne consegue che egli è toccato solo indirettamente dal decreto di dissequestro condizionato e non dispone, dunque, di un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello stesso. Il suo reclamo dev’essere pertanto dichiarato inammissibile. B._____, C._____ e E._____ rientrano invece verosimilmente tra gli aventi diritto degli orologi sottoposti a sequestro (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27). In quanto terzi lesi da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPP, esse risultano pertanto legittimate a contestare il decreto di dissequestro, disponendo a priori di un interesse giuridicamente protetto alla restituzione non condizionata degli orologi. Si entra quindi nel merito del loro reclamo. 2. La Procura pubblica ha motivato il dissequestro ai sensi dell’art. 267 cpv. 1 CPP, ritenendo che l’imputato non avesse reso verosimile di essere l’avente diritto degli orologi e che la titolarità di tali oggetti fosse invece stata resa verosimile da terzi, per cui il mantenimento del sequestro non appariva più giustificato (act. B.1 pag. 3). Con particolare riferimento agli orologi n. 8 e 12, essa ha ammesso che gli stessi non fossero connessi con il procedimento penale, in quanto erroneamente sequestrati dalle autorità italiane (act. B.1 pag. 3). La restituzione degli oggetti è stata tuttavia condizionata ad un’eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja entro un termine di trenta giorni a partire dal passaggio in giudicato della decisione di dissequestro, in ragione della pendenza della procedura di exequatur promossa da H._____ e concernente una decisione della High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King’s Bench Division Commercial Court, con la quale sarebbe stata

6 / 12 riconosciuta l’acquisizione della proprietà degli orologi oggetto della lista allegata ai contratti di compravendita sottoscritti con l’imputato (act. B.1 pag. 4). 3.1. Con reclamo del 10 settembre 2025, B._____, C._____ e E._____ sostengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto disporre il dissequestro incondizionato degli orologi n. 8 e 12, in applicazione dell’art. 267 cpv. 1 CPP, essendo provato che tali oggetti sono stati sequestrati per errore (act. A.1 pag. 3 e 4). Per quanto concerne invece gli orologi n. 1-7 e 9-11, esse ritengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto attribuire loro detti oggetti, in quanto maggiormente legittimati, senza sottoporre la consegna ad alcuna condizione e impartendo contestualmente alle altre parti che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile, ai sensi dell’art. 267 cpv. 5 CPP. Ciò a prescindere dalla pendenza di una procedura di exequatur dinnanzi al Tribunale regionale Maloja (act. A.1, pag. 4). 3.1.1. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), confiscati (lett. d) oppure utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l’art. 71 CP (lett. e). La decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP. 3.1.2. Secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. L’autorità penale ha pertanto l’obbligo di verificare d’ufficio e con regolarità, con il progredire della procedura, se le condizioni per il mantenimento del sequestro siano ancora date e, se del caso, di procedere con un dissequestro totale o parziale. Ciò deve avvenire, in particolare, quando lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più giustificato, quando il nesso tra l’oggetto sequestrato e il reato non può essere dimostrato, quando le responsabilità penali ipotizzate si rivelano infondate, quando gli oggetti o i valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca o quando è possibile adottare una misura meno incisiva, rispettivamente quando la durata del sequestro diventa sproporzionata (DTF 132 I 229 consid. 11.6; sentenze del Tribunale federale 1B_667/2021 del 19 aprile 2022 consid. 2.1, 6B_815/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 10.1, 1B_204/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 2.2, 1B_459/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 2). La restituzione anticipata di oggetti o valori patrimoniali è subordinata a due condizioni cumulative: l’avente diritto deve essere incontestato e l’oggetto o il valore patrimoniale deve essere stato incontestabilmente sottratto ad

7 / 12 una determinata persona (Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1085, pag. 1149; sentenze del Tribunale federale 7B_77/2022 del 12 dicembre 2023 consid. 4.4, 1B_117/2022 del 18 maggio 2022 consid. 4.1, 1B_288/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 3). 3.1.3. Qualora un oggetto o un valore patrimoniale sia rivendicato da più persone, ovvero sussistano dubbi sull’identità dell’effettivo avente diritto e la situazione giuridica non risulta chiara, il ministero pubblico può mantenere il sequestro o procedere conformemente all’art. 267 cpv. 5 CPP (Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1085, pag. 1150; DTF 145 IV 80 consid. 2.3, 128 I 129 consid. 3.1.2; sentenze del Tribunale federale 6B_247/2018 dell’11 giugno 2018 consid. 4.1, 1B_298/2014 del 21 novembre 2014 consid. 3.2, 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 consid. 3.5). Secondo tale norma, l’autorità penale attribuisce l’oggetto o il valore patrimoniale ad una persona e impartisce alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro, per promuovere azione al foro civile (LEMBO/NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 18). L’attribuzione ha carattere provvisorio: essa si limita a determinare i ruoli delle parti in un eventuale successivo procedimento civile, senza tuttavia pregiudicare la decisione del giudice civile (sentenze del Tribunale federale 6B_738/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 2.2, 6B_666/2019 del 4 settembre 2019 consid. 3.1, 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 5.1, 1B_298/2014 e 1B_299/2014 del 21 novembre 2014 consid. 3.2). L’assegnazione del termine tutela l’autorità penale dal rischio di attribuire l’oggetto ad una persona non legittimata (sentenze del Tribunale federale 1B_298/2014 del 21 novembre 2014 consid. 3.2, 1B_299/2014 del 21 novembre 2014 consid. 3.2). L’attribuzione deve seguire i principi del diritto civile, segnatamente rispettare la presunzione di proprietà del possessore (art. 930 CC), salvo che sussistano chiare indicazioni contrarie, nel qual caso essa deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata (Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1085, pag. 1150; DTF 120 Ia 120 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 6B_831/2021 del 26 gennaio 2023 consid. 1.2, 6B_666/2019 del 4 settembre 2019 consid. 3.1, 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 5.1, 6B_247/2018 dell’11 giugno 2018 consid. 4.1, 1B_298/2014 e 1B_299/2014 del 21 novembre 2014 consid. 3.2). Il giudice o il pubblico ministero effettua un esame prima facie dei rapporti di diritto civile e decide, sulla base della verosimiglianza, senza essere tenuto a risolvere questioni giuridiche complesse né attendere un accertamento completo dei fatti

8 / 12 (DTF 143 IV 357 consid. 1.2.3, 135 I 257 consid. 1.5; sentenze del Tribunale federale 7B_191/2023 del 14 marzo 2024 consid. 2.3.2; 6B_738/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 2.2, 1B_459/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 2). Qualora venga promossa un’azione civile e questa abbia esito favorevole, gli oggetti o i valori patrimoniali devono essere consegnati alla parte attrice una volta passata in giudicato la decisione. Se l’azione è respinta o il termine decorre inutilizzato, essi vengono invece consegnati alla parte convenuta, rispettivamente alla persona alla quale erano stati attribuiti in via provvisoria (Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto di procedura penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1150; sentenza del Tribunale federale 6B_738/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 2.2; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 n. 20). 3.2.1. Nel caso in esame, dagli atti emerge che il sequestro degli orologi è stato disposto nel contesto di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base dell’art. 263 cpv. 1 CPP. Tale misura è stata motivata dal fatto che gli oggetti sarebbero presumibilmente potuti servire quali mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP), quale garanzia delle spese procedurali, delle pene pecuniarie, delle multe e delle indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP) e/o essere restituiti ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c CPP; act. B.1 pag. 2; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.01). 3.2.2. Nel corso dell’istruttoria sembra tuttavia essere emerso non sussistere alcuna correlazione tra gli orologi n. 8 e 12, verosimilmente di proprietà della B._____ (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.3.01, 6.3.1.3, 6.3.3.1, 6.3.14 e 6.3.29), e gli orologi oggetto dei contratti di compravendita sottoscritti da H._____ e G._____, che avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.3.1.3, 6.3.3.1). Appare che gli stessi siano stati sequestrati per errore, come confermato – per quanto riguarda in particolare l’orologio n. 12 – anche dal perito, J._____, incaricato da H._____ di effettuare un’ispezione degli orologi al fine di attestarne l’autenticità e la corrispondenza con quelli elencati nella lista degli oggetti sequestrati (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.05, 3.2.10, 3.2.4.17, 3.3.10; Ordner 3, Dossier 6, 6.01, 6.14, 6.29). Ne consegue che, venendo meno le condizioni del sequestro, non potendo essere dimostrato il nesso tra tali oggetti e i reati ascritti all’imputato, gli orologi in questione devono essere dissequestrati e consegnati, senza ulteriori condizioni, a A._____, come richiesto dalla B._____ (act. A.1), in applicazione dell’art. 267 cpv. 1 CPP. Tale conclusione si impone anche alla luce del fatto che la situazione giuridica appare pacifica dal punto di vista della Procura pubblica (act. B.1 pag. 3; A.2 ad 2) e che

9 / 12 non risultano motivate contestazioni da parte delle altre parti in causa (act. A.2 ad 2; A.3 e A.4, ad II.1; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.12; Ordner 3, Dossier 6, 6.14). 3.2.3. Diversamente, per quanto concerne gli orologi n. 1-7 e 9-11, permangono dubbi sull’identità dell’effettivo avente diritto e la situazione giuridica non risulta chiara. Tali orologi sono rivendicati, da un lato, da B._____, C._____ e E._____ e, dall’altro, da H._____ (act. PP Ordner 1, Dossier 1, 1.10; Dossier 3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.12, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.13, 6.27, 8.5, 8.21, 8.22). Sebbene dagli atti emerga che B._____, C._____ e E._____ abbiano reso verosimile la propria titolarità sugli orologi, appare pendente dinanzi al Tribunale regionale Maloja una procedura di exequatur della decisione resa dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King’s Bench Division Commercial Court (Claim no. K._____), con la quale H._____ avrebbe acquisito la proprietà di non meglio precisati orologi nei confronti di G._____ (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Sulla base di tale circostanza, la Procura pubblica ha disposto il dissequestro degli orologi, subordinandone l’attribuzione a un’eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja da far valere entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro (act. B.1 pag. 4). Tale modalità di procedere, sebbene pragmatica, non trova tuttavia fondamento né nel CPP né nella giurisprudenza applicabile e viola l’art. 267 cpv. 5 CPP. Essa non risulta giustificata neppure alla luce della LDIP. Giusta l’art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni estere in Svizzera sono disciplinati dalla LDIP, riservati i casi in cui risulta applicabile un trattato internazionale. Siccome il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea dal 31 gennaio 2020 (“Brexit”), la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) non è più applicabile al riconoscimento e all’esecuzione in Svizzera di decisioni rese in tale Paese, sicché trova applicazione la LDIP (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_916/2020 del 1° dicembre 2023 consid. 6.1.1). Ai sensi dell’art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera, segnatamente, se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP. In particolare, la sentenza deve essere compatibile con l’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), le parti devono essere state citate regolarmente (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), deve essere stato rispettato il diritto di essere sentito delle parti (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP) e non dev’essere già stata introdotta in Svizzera una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Al contrario, per impedire che in caso di riconoscimento di una sentenza estera si possa impedire l’introduzione di una nuova causa in Svizzera,

10 / 12 essa deve riguardare le stesse parti e lo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP e contrario; DÄPPEN/MABILLARD, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Internationales Privatrecht [IPRG] – Basler Kommentar, 4a ed. 2021, art. 27 n. 68; BUCHER, in: Bucher/Guillaume [edit.], Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2a ed. 2024, art. 27 n. 62). Ciò posto, non è possibile accertare se gli orologi oggetto della decisione inglese coincidano con quelli sequestrati, giacché la decisione non è stata prodotta integralmente, onere che incombeva ad H._____ quale parte che se ne prevale (cfr. LEMBO/NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 13b). Inoltre, dagli atti risulta che B._____, C._____ e E._____ – oltre a non essere state informate della procedura inglese (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.27; A.1 ad 9) – non ne erano parti (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Ne consegue che, anche qualora la decisione estera riguardasse i medesimi orologi e fosse riconosciuta in Svizzera, essa non andrebbe considerata come inconciliabile con un’azione successivamente promossa in Svizzera. Per i motivi esposti, la Procura pubblica era tenuta a procedere conformemente all’art. 267 cpv. 5 CPP, ovvero: in primo luogo, disporre il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11; in secondo luogo, attribuirli (provvisoriamente) a A._____, come espressamente richiesto da B._____, C._____ e E._____ (act. A.1), poiché apparivano maggiormente legittimate in assenza di elementi chiari sul contenuto della decisione inglese (cfr. act. B.1, pag. 3); in terzo luogo, fissare contestualmente alle altre parti un termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro, per promuovere un’eventuale azione civile dinnanzi al giudice competente; in quarto luogo, subordinare la restituzione definitiva alla scadenza infruttuosa di tale termine. In tal modo sarebbero stati adeguatamente tutelati i rischi di attribuzione a un soggetto non legittimato. Questa soluzione non si configura, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.4, pag. 5), nella misura in cui tale principio fosse effettivamente applicabile anche al diritto formale, quale reformatio in pejus, poiché essa comporta un’attribuzione provvisoria degli orologi e non subordina la restituzione dei beni ad una condizione come invece previsto dal decreto di dissequestro impugnato. 3.3. Le censure sollevate da B._____, C._____ e E._____ si rivelano fondate. 4. Il reclamo dev’essere pertanto accolto. Di conseguenza, il decreto della Procura pubblica del 29 agosto 2025 dev’essere annullato e riformato nel senso dei considerandi. 5.1. Giusta l’art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di reclamo nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, la Procura pubblica è integralmente soccombente. La tassa di

11 / 12 giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]), è quindi posta integralmente a carico del Cantone dei Grigioni. Essa verrà addebitata alla Cassa del Tribunale d’appello (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni SK2 22 20 del 7 ottobre 2022 consid. 7.1). 5.2. Per quanto concerne la richiesta di ripetibili presentata dai reclamanti, essa va ritenuta inammissibile, in quanto la pretesa non è stata quantificata e comprovata mediante una nota di onorario. In questo senso, il reclamo è inammissibile (art. 434 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 433 cpv. 2 CPP).

12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo di A._____ è inammissibile. 2. Il reclamo di B._____, C._____ e E._____, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, il decreto di dissequestro del 29 agosto 2025 è riformato come segue: 2.1. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 8 e 12 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro restituzione a A._____. 2.2. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 e la loro attribuzione a A._____, riservate le cifre 2.3 e 2.4. 2.3. A G._____ e H._____ è impartito un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente ordinanza, per rivendicare dinnanzi al giudice civile competente gli orologi n. 1- 7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025. 2.4. La restituzione degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell’8 gennaio 2025 interviene alla scadenza del termine di cui alla cifra 2.3 e a condizione che non sia stata promossa alcuna azione civile. 2.5. Le spese restano alla procedura. 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Non si assegnano indennità per la procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]